Testo del disegno di legge
Testo della Commissione

Art. 9.
(Misure per la digitalizzazione degli atti e dei documenti nei processi amministrativo, contabile e tributario e altre misure di semplificazione delle notificazioni).

Art. 10.
(Misure per la digitalizzazione degli atti e dei documenti nei processi amministrativo, contabile e tributario e altre misure di semplificazione delle notificazioni. Delega al Governo in materia di processo telematico).

      1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, i tempi e le modalità della progressiva digitalizzazione degli atti e dei documenti dei procedimenti giurisdizionali amministrativo, contabile e tributario e dei procedimenti dinanzi alle sezioni consultive del Consiglio di Stato e alle sezioni di controllo della Corte dei conti sono stabiliti con uno o più decreti adottati, sentiti gli ordini professionali interessati, rispettivamente, per la giustizia amministrativa dal Presidente del Consiglio di Stato, per la giustizia contabile dal Presidente della Corte dei conti e, per la giustizia tributaria, acquisito il parere di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dal Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti, tenuto conto delle regole tecniche e dei formati di cui al comma 4, dispongono una fase di sperimentazione parziale o totale, anche limitata

      1. Identico.


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a singoli uffici giudiziari, e, all'esito della stessa, prevedono:

          a) valutati i risultati della sperimentazione, nonché lo stato dello sviluppo tecnologico, l'obbligo di depositare anche o esclusivamente su supporto informatico o per via telematica gli atti o i documenti offerti in comunicazione dalle parti;

          b) eventuali deroghe all'obbligo di produzione su supporto informatico o in via telematica per determinate tipologie di procedimenti, atti e documenti;

          c) il numero di copie cartacee da produrre quando il deposito su supporto informatico o in via telematica non escluda il deposito di atti o documenti in forma cartacea.

      2. I decreti di cui al comma 1 sono sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, acquisendo efficacia dalla data della predetta pubblicazione.

      2. Identico.

      3. Le magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria curano il costante scambio di informazioni in ordine ai programmi di digitalizzazione dei relativi procedimenti giurisdizionali e consultivi anche al fine di favorire il riuso dei programmi informatici ai sensi dell'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.       3. Identico.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentiti i soggetti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le regole tecniche e i formati da utilizzare nell'ambito dei procedimenti di cui al medesimo comma 1.       4. Identico.
        5. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di

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  cui ai commi 6 e 7, uno o più decreti legislativi diretti:
            a) al riordino della normativa sulle comunicazioni e sulle notificazioni per adeguarle al processo telematico;
            b) alla definizione delle modalità di conferimento della procura alle liti per adeguarle al processo telematico.
 

      6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) obbligo per ciascun avvocato e ausiliario del giudice di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, secondo la disciplina dettata dall'articolo 48, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123; definizione e disciplina dell'elenco degli indirizzi e delle modalità di aggiornamento;
            b) previsione che le comunicazioni siano effettuate direttamente dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice in forma telematica all'indirizzo elettronico di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, e alle parti costituite personalmente e ai testimoni all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente dichiarato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
            c) previsione della notificazione in forma telematica come forma primaria e obbligatoria di notificazione, salvo eccezioni espressamente previste;
            d) previsione in forza della quale, qualora le parti non abbiano comunicato l'indirizzo di posta elettronica, le comunicazioni e le notificazioni durante il procedimento sono fatte presso la cancelleria;
            e) previsione della conservazione da parte dell'ufficio notifiche dell'originale del documento informatico per i due anni successivi;

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            f) previsione dell'invio, su richiesta, del documento informatico per via telematica all'indirizzo dichiarato dal destinatario delle notifiche o dal suo procuratore ovvero mediante consegna, ai medesimi, su supporto informatico non riscrivibile, previo pagamento del diritto di copia;
            g) attribuzione al Ministro della giustizia della facoltà di determinare, per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, l'inizio dell'utilizzazione in forma obbligatoria delle notificazioni telematiche.
 

      7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al giudice, con facoltà di conferire procura informatica mediante l'utilizzo della firma digitale;
            b) indicazione degli estremi della procura alle liti nell'atto;
            c) deposito, al momento dell'iscrizione a ruolo, di copia, con dichiarazione di conformità del difensore, della procura e obbligo di depositare l'originale solo su ordine del giudice.
        8. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, con l'indicazione specifica delle eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 6 e 7. I decreti legislativi possono comunque essere emanati qualora i pareri non siano espressi entro il termine di cui al precedente periodo.

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        9. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 8, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 5, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei commi 6 e 7, può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
      5. Gli avvocati e procuratori dello Stato possono eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni, previa autorizzazione dell'Avvocato generale dello Stato o, su sua delega, dell'avvocato distrettuale preposto alla sede alla quale è assegnato l'avvocato o procuratore dello Stato destinatario dell'autorizzazione.       10. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni.
      6. L'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato devono munirsi di un apposito registro cronologico conforme al modello allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia 27 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1994. La validità dei registri è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero da parte dell'avvocato distrettuale dello Stato.
      11. Per le finalità di cui al comma 10, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si muniscono di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente. La validità dei registri è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato all'uopo delegato, ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato.
      7. Ove gli atti notificati ai sensi del comma 5 del presente articolo siano esenti da bollo, non si applica la disposizione di cui all'articolo 10 della legge 21 gennaio 1994, n. 53.       Soppresso.
        12. Al fine di garantire un'efficace attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11, il personale proveniente da processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni dello Stato, ovvero da situazioni di eccedenza, può transitare in mobilità presso l'Avvocatura dello Stato, nel limite di cinquanta unità, anche in deroga alle dotazioni organiche vigenti. Nelle more del riassorbimento del predetto personale nell'ambito delle dotazioni organiche è fatto divieto di coprire i posti corrispondenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a effettuare le necessarie variazioni di bilancio

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  volte a trasferire le risorse finanziarie corrispondenti alle partite stipendiali del personale di cui al presente comma.
        13. Al fine di garantire un'efficace attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11, il Fondo unico di Amministrazione, di cui all'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri di cui all'accordo 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 15 febbraio 1999, e successive modificazioni, istituito presso l'Avvocatura Generale dello Stato, è alimentato anche da una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni, in misura pari alla percentuale prevista dall'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, da ripartire secondo criteri di merito ed efficienza e, comunque, subordinatamente alla presenza in servizio.